Sequestro amministrativo di un veicolo guidato da persona diversa dal proprietario e tutela del proprietario estraneo

Auto prestata e sequestrata per una violazione di chi guidava: cosa protegge il proprietario estraneo, gli errori di custodia da evitare e i rimedi nei termini.

Redazione

02 settembre 2026

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Il sequestro del veicolo guidato da un'altra persona | Assistenza Legale Studio Loreggian

Il sequestro colpisce il veicolo, non la persona che lo guidava, ed è per questo che ricade sul proprietario anche quando la violazione è interamente di chi aveva ricevuto le chiavi in prestito. La legge conosce questa situazione e la regola con un principio preciso: la confisca non si applica al veicolo di chi è estraneo alla violazione. Il mezzo, di norma, torna al proprietario.

Il percorso per ottenerlo, però, cambia radicalmente a seconda di ciò che il conducente ha commesso, e nel frattempo il proprietario si trova addosso obblighi di custodia che, se gestiti male, fanno perdere il veicolo per una strada diversa da quella della confisca. Le due cose vanno tenute insieme fin dal primo giorno.

Perché il veicolo risponde anche se il proprietario non c’entra

Quando il Codice della Strada prevede la confisca come sanzione accessoria, l’organo che accerta la violazione procede subito al sequestro del mezzo, dandone atto nel verbale (art. 213 del Codice della Strada). Il sequestro è una misura cautelare: serve a impedire che il veicolo sparisca prima che la confisca venga decisa, e per questo segue la cosa ovunque si trovi e chiunque ne sia titolare. Non è ancora una perdita definitiva. È l’anticamera di una decisione che il proprietario può orientare.

Un chiarimento evita confusioni frequenti: questo istituto non ha nulla in comune con il fermo iscritto dall’agente della riscossione per debiti non pagati, che vive al PRA, non comporta il ritiro materiale del mezzo e segue regole proprie, esaminate a proposito del veicolo venduto con fermo amministrativo. Qui il veicolo viene fisicamente sottratto alla circolazione per una violazione commessa alla guida.

Il bivio: violazione amministrativa o reato

La prima cosa da leggere nel verbale è la norma contestata al conducente, perché da quella dipende l’autorità con cui il proprietario dovrà dialogare. Quando la contestazione riguarda un illecito soltanto amministrativo, come la circolazione senza copertura assicurativa (art. 193) o le irregolarità di immatricolazione e di targa, la vicenda resta nel perimetro dell’art. 213: la confisca viene disposta dal Prefetto con ordinanza, e i rimedi corrono verso il Prefetto stesso e il Giudice di Pace.

La guida in stato di ebbrezza nelle fasce più gravi e la guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 186 e art. 187) sono reati: la confisca è disposta dal giudice penale con la sentenza, il sequestro operato su strada è funzionale a quel processo, e l’interlocutore del proprietario diventa l’autorità giudiziaria. Sono due mondi con atti, uffici e termini diversi. Scrivere all’ufficio sbagliato non sospende nulla, e nel frattempo le spese di custodia maturano.

La persona estranea alla violazione

Il principio che protegge il proprietario è formulato dalla legge nello stesso modo su entrambi i binari: la confisca non è disposta quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione o al reato. La regola non richiede che il proprietario dimostri di essere una vittima; richiede che sia effettivamente estraneo al fatto commesso alla guida. Chi presta l’auto a un familiare o a un collega che poi viene trovato in stato di ebbrezza è, nella normalità dei casi, estraneo a quella condotta.

L’estraneità va però sostenuta con i documenti, ed è qui che si gioca la restituzione. L’istanza che l’autorità valuta poggia su tre elementi:

  • la titolarità effettiva del mezzo, tenendo presente che l’intestazione di comodo viene guardata con sospetto e indebolisce la posizione;
  • le circostanze e le ragioni del prestito, che collocano il proprietario fuori dalla scena della violazione;
  • l’assenza di qualunque ruolo del proprietario nel fatto commesso alla guida, che non l’ha voluto, agevolato né sfruttato.

È la differenza tra il proprietario che riottiene il veicolo e quello che lo vede confiscato per aver taciuto.

Il limite onesto della regola riguarda le violazioni che gravano sul proprietario in quanto tale. L’obbligo di assicurare il veicolo è del titolare: se il mezzo circolava senza copertura, il fatto che alla guida ci fosse un altro non rende estraneo chi doveva stipulare la polizza. In quel caso la strada passa dalle possibilità che l’art. 193 riserva a chi regolarizza nei termini, e va valutata sul verbale.

La custodia: l’obbligo che sorprende e i suoi divieti

Il veicolo sequestrato viene di regola affidato in custodia al conducente, al proprietario o a un altro obbligato in solido, che deve trasportarlo e conservarlo a proprie spese in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Il rifiuto di assumere la custodia costa una sanzione autonoma e manda il mezzo in una depositeria convenzionata, con spese di trasporto e giacenza che restano a carico dell’obbligato e diventano titolo esecutivo con la confisca.

Dentro la custodia vive il divieto più pericoloso dell’intera vicenda. Chi circola con il veicolo sequestrato, o consente ad altri di farlo, subisce una sanzione pecuniaria elevata, la revoca della patente e la perdita del mezzo, che viene rimosso e trasferito in proprietà al soggetto convenzionato che lo riceve. Il proprietario estraneo alla violazione originaria che usa l’auto “solo per spostarla” o per un’urgenza compie la violazione più costosa di tutte e brucia con le proprie mani la posizione che la legge gli riconosceva.

Vale la pena conoscere anche la sorte del veicolo abbandonato in deposito: la procedura dell’art. 215-bis consente l’alienazione o la rottamazione dei mezzi non ritirati, tramite il custode-acquirente. Il disinteresse, in questa materia, ha lo stesso esito della confisca.

Le mosse e i termini

Sul binario amministrativo la mossa più rapida è l’istanza di dissequestro all’organo procedente o al Prefetto, documentando l’estraneità alla violazione: può portare alla restituzione già prima di ogni decisione sulla confisca, e non esclude l’impugnazione. Il verbale e il sequestro si contestano infatti con il ricorso al Prefetto entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, oppure con quello al Giudice di Pace entro trenta, secondo le regole generali delle sanzioni stradali, mentre l’ordinanza di confisca, quando arriva, si oppone davanti al Giudice di Pace come ultimo presidio. Sul binario penale il proprietario estraneo si rivolge all’autorità giudiziaria che procede, con istanza di restituzione del bene motivata dalla propria estraneità al reato.

In ogni scenario il tempo lavora contro: le spese di custodia in depositeria crescono ogni giorno, i termini di impugnazione sono brevi e il veicolo non ritirato prende la via dell’alienazione. La documentazione dell’estraneità si prepara nella prima settimana, non a confisca disposta.

La lettura del verbale di sequestro dice subito su quale binario corre la vicenda, quali obblighi di custodia gravano sul proprietario e quale istanza va presentata, a chi, entro quando. Il contatto con lo Studio consente di impostare le mosse prima che le spese e i termini decidano al posto del proprietario.

Il ruolo dell’avvocato e l’assistenza

In questa materia l’intervento dell’avvocato si colloca nei giorni immediatamente successivi al sequestro, e parte dal verbale. Dalla sua lettura si stabilisce su quale binario corra la vicenda, e quindi a chi vada indirizzata l’istanza, con quale atto e entro quali termini: è la qualificazione che il proprietario da solo compie con difficoltà, e che se sbagliata manda la richiesta all’ufficio che non può accoglierla. Sulla stessa base si costruisce la prova dell’estraneità, raccogliendo ciò che dimostra la titolarità effettiva del mezzo e la distanza del proprietario dal fatto commesso alla guida, e traducendolo in un’istanza di dissequestro scritta perché l’autorità possa accoglierla.

Nel frattempo l’avvocato accompagna la fase di custodia, chiarendo quali obblighi gravano sul proprietario e quali comportamenti azzerano la sua posizione, a cominciare dall’uso del veicolo, e dialogando con la depositeria quando il mezzo vi si trova. Quando l’istanza non basta, subentra la difesa nei procedimenti di impugnazione, davanti al Prefetto, al Giudice di Pace o all’autorità giudiziaria a seconda del binario, con termini propri che vanno coordinati tra loro e con le spese che intanto maturano.

Lo Studio Legale Loreggian assiste proprietari, conducenti e imprese con veicoli in uso a terzi nelle province di Venezia e Padova in tutte queste fasi, dalla lettura del verbale al ricorso, nell’ambito dell’attività su veicoli e Codice della Strada. Il primo esame si svolge sul verbale e sui documenti del veicolo, e ha lo scopo di stabilire quali possibilità concrete esistano prima di intraprendere qualunque iniziativa.

Domande frequenti

Ho prestato l’auto a un amico fermato in stato di ebbrezza: la riottengo? Di regola sì. La confisca non si applica al veicolo di chi è estraneo al reato, e il prestito a chi poi guida ubriaco non rende il proprietario partecipe della condotta. La restituzione va chiesta all’autorità giudiziaria documentando la titolarità effettiva e le circostanze del prestito.

Chi paga il trasporto e la custodia del veicolo? L’obbligato in solido che ha rifiutato o non potuto assumere la custodia, e in caso di confisca il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per quelle spese. Assumere la custodia, quando possibile, evita di accumulare costi di depositeria che maturano giorno per giorno.

Il veicolo mi è stato affidato in custodia: posso usarlo per spostarlo o per un’urgenza? No, in nessun caso. Circolare con il mezzo in custodia comporta una sanzione elevata, la revoca della patente e la perdita del veicolo. È l’errore che trasforma un proprietario estraneo in un soggetto sanzionato e senza più auto.

L’auto era senza assicurazione ma guidava mio figlio: sono estraneo? Difficilmente. L’obbligo di assicurare il veicolo grava sul proprietario, quindi la scopertura è una violazione che lo riguarda direttamente. Le possibilità in questo caso stanno nelle facoltà di regolarizzazione previste dall’art. 193, da esercitare nei termini indicati sul verbale.

Quanto tempo ho per muovermi? Il ricorso al Prefetto va proposto entro sessanta giorni, quello al Giudice di Pace entro trenta; l’istanza di dissequestro è priva di un termine formale, e proprio per questo inganna: ogni giorno in deposito costa e il veicolo non ritirato può essere alienato. La prima settimana dopo il sequestro è quella che conta.

Disclaimer: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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