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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
Comproprietà ereditaria di una casa: come uscirne. Le tre vie (accordo, mediazione, divisione giudiziale), l'art. 720 c.c. e la soluzione più frequente.
03 giugno 2026
Redazione
Come Sciogliere la Comproprietà di una Casa Ereditata
Quando più persone ereditano lo stesso immobile, che vi sia o meno un testamento, tra loro nasce una comproprietà che nessuno ha scelto e che la legge chiama comunione ereditaria. Finché i coeredi vanno d’accordo la situazione resta gestibile: l’immobile si può tenere, affittare, oppure vendere ripartendo il ricavato. Le difficoltà cominciano quando uno dei coeredi vuole uscire, monetizzare la propria quota o vendere, e un altro si oppone.
Da qui la domanda che ricorre più spesso: si resta bloccati a tempo indeterminato? La risposta è no. La legge prevede in ogni caso una via d’uscita, e quella via non coincide necessariamente con uno scontro in tribunale. Più spesso è un percorso ordinato, in cui l’intervento di un avvocato serve a individuare la soluzione più rapida e meno onerosa, non soltanto ad avviare una causa.
Nessun erede è obbligato a restare in comproprietà
Il principio che ribalta la posizione di chi si sente prigioniero della comproprietà è scritto nel Codice civile. L’art. 1111 stabilisce che ciascun partecipante alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento; l’art. 713 lo ribadisce in materia di eredità, riconoscendo a ogni coerede il diritto di chiedere la divisione dell’asse ereditario.
Sono due regole semplici con una conseguenza importante. Il diritto di chiedere la divisione è imprescrittibile, non può essere eliminato da una clausola, e spetta a ciascun coerede individualmente: ne basta uno solo per avviare il procedimento. Il coerede che si oppone, quindi, può rallentare ma non impedire in via definitiva lo scioglimento. La sua opposizione non è un muro invalicabile, ma una posizione negoziale che l’ordinamento consente di superare.
Le Tre Vie per uscire dalla Comproprietà
Le strade per sciogliere la comunione ereditaria sono tre. Conviene conoscerle nell’ordine in cui la pratica le percorre, dalla più semplice alla più complessa.
**La prima è la Divisione Consensuale. **
Quando tutti i coeredi sono d’accordo, lo scioglimento si formalizza con un atto di divisione davanti al notaio: si assegnano i beni, oppure si vende l’immobile e si ripartisce il ricavato, oppure ancora chi vuole uscire viene liquidato del valore della propria quota. È la via più rapida ed economica, e qui il ruolo dell’avvocato è soprattutto di verifica: che le quote siano calcolate correttamente, che eventuali donazioni ricevute in vita dal defunto siano considerate, che l’accordo non penalizzi nessuno.
**La seconda è la Mediazione, ed è un passaggio obbligato. **
Per le controversie in materia di successione la legge (art. 5 del D.Lgs. 28/2010) impone di tentare la mediazione prima di poter agire in giudizio, come condizione di procedibilità della domanda. Le parti vi partecipano assistite dai rispettivi avvocati, davanti a un mediatore imparziale che facilita il dialogo senza imporre decisioni. È una sede riservata, con tempi contenuti e agevolazioni fiscali per chi raggiunge l’accordo, e una quota significativa delle divisioni si chiude proprio qui.
**La terza è la Divisione Giudiziale, alla quale si ricorre quando neppure la mediazione produce un accordo. **
Si avvia con un atto di citazione e si svolge davanti al Tribunale del luogo in cui si trova l’immobile. Per i beni che non si possono dividere in natura il giudice applica l’art. 720 del Codice civile, di cui si dirà tra poco. Quando invece non vi è contrasto sul diritto alla divisione ma solo sulle modalità pratiche, è praticabile la divisione a domanda congiunta prevista dall’art. 791-bis del Codice di procedura civile, più snella perché affidata a un professionista delegato.
| Quando si percorre | Come si svolge | Tempi e costi | |
|---|---|---|---|
| Divisione consensuale | Tutti i coeredi sono d’accordo | Atto di divisione dal notaio | I più contenuti |
| Mediazione | Prima della causa, è obbligatoria | Incontri con un mediatore, parti assistite dagli avvocati | Intermedi, con agevolazioni fiscali |
| Divisione giudiziale | Mancato accordo anche in mediazione | Causa davanti al Tribunale | I più estesi |
Quando la casa non si può dividere: l’Art. 720 c.c.
Una casa, a differenza di una somma di denaro, di rado si può tagliare in due. È il nodo che blocca la maggior parte delle divisioni immobiliari, e il Codice civile lo risolve con una regola precisa.
L’art. 720 prevede che l’immobile non comodamente divisibile venga assegnato per intero a uno dei coeredi, preferibilmente a quello titolare della quota maggiore o a chi ne faccia richiesta, con l’obbligo di pagare agli altri un conguaglio in denaro pari al valore delle loro quote. Soltanto se nessun coerede vuole o può tenere l’immobile pagando gli altri si procede alla vendita all’incanto, dividendo poi il ricavato.
Questa precisazione cambia il modo di leggere una domanda molto diffusa, quella di chi cerca come obbligare un coerede a vendere la casa. In senso stretto un obbligo di vendere non esiste. Ciò che si può fare è chiedere la divisione: se l’immobile è indivisibile e qualcuno lo vuole, gli viene assegnato e liquida gli altri; se nessuno lo vuole alle proprie condizioni, allora è il giudice a disporne la vendita. Nel disegno della norma l’asta è l’ultima possibilità, non la prima.
Resta da chiarire cosa significhi comodamente divisibile, perché è il presupposto di tutto il ragionamento. Un immobile lo è quando il frazionamento è materialmente possibile senza snaturarne la destinazione e senza far perdere valore alle singole porzioni. Una palazzina con più unità autonome può rientrarvi; un appartamento di taglio ordinario quasi mai.
La soluzione che nella pratica si raggiunge più spesso
C’è un dato che chi affronta una divisione conflittuale spesso ignora: gran parte di questi casi non arriva mai all’asta.
La ragione è economica. La vendita all’incanto non conviene a nessuno dei coeredi. In quella sede l’immobile si vende di norma a un prezzo inferiore a quello di mercato, i tempi si allungano, le spese aumentano. Il risultato è che tutti, compreso chi aveva promosso la causa, incassano meno di quanto avrebbero ottenuto da una vendita ordinaria.
Proprio per questo l’avvio del procedimento, o anche soltanto l’istanza di mediazione, modifica gli equilibri. Il coerede che fino a quel momento si era opposto, posto di fronte alla prospettiva concreta dell’asta e alla perdita che ne deriverebbe per tutti, trova un interesse reale a trattare. La soluzione che si raggiunge più di frequente non è dunque la vendita forzata, ma un accordo: l’assegnazione dell’immobile a chi desidera tenerlo con liquidazione degli altri al valore di mercato, oppure la vendita concordata sul libero mercato a condizioni migliori per tutti.
È qui che l’assistenza legale mostra la sua funzione effettiva. Il compito dell’avvocato, in queste situazioni, è di utilizzare il percorso previsto dalla legge come strumento per arrivare a un’uscita equilibrata. La prospettiva del giudizio è il mezzo; l’accordo ragionevole resta quasi sempre l’obiettivo.
Consulenza Legale per la divisione ereditaria a Venezia e Padova
Sciogliere una comproprietà ereditaria su un immobile richiede alcuni passaggi che conviene affrontare con metodo. Occorre ricostruire le quote di ciascun coerede, stimare il valore dell’immobile, verificare se vi siano state donazioni in vita che incidono sul calcolo delle quote, tentare la via consensuale e, dove prevista, la mediazione. Se l’accordo non si raggiunge resta la divisione giudiziale, che va impostata individuando per tempo la soluzione più conveniente tra assegnazione e vendita.
Lo Studio Legale Loreggian assiste coeredi e comproprietari nelle province di Venezia e Padova in materia di successioni e divisione ereditaria, sia nella fase di trattativa e mediazione sia in sede giudiziale.
Domande Frequenti
Un coerede può impedire la vendita o la divisione della casa? No. Ciascun coerede può sempre chiedere la divisione (artt. 1111 e 713 c.c.). Chi si oppone può rallentare il procedimento, ma non bloccarlo in via definitiva.
Si può obbligare un erede a vendere la casa? Non esiste un obbligo di vendere in senso proprio. Si può chiedere la divisione: se l’immobile è indivisibile e nessuno se lo fa assegnare pagando gli altri, è il giudice a disporne la vendita (art. 720 c.c.).
La mediazione è davvero obbligatoria? Sì. Per le controversie in materia di successione la mediazione è condizione di procedibilità e va tentata prima di avviare la causa (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
Quanto dura e quanto costa una divisione giudiziale? Dipende da diversi fattori, dal valore dell’immobile al grado di conflitto tra i coeredi. È l’aspetto che più spesso orienta la decisione, e lo Studio lo ha trattato in un approfondimento dedicato a tempi e costi.
Cosa succede se nessuno vuole acquistare la quota degli altri? Se nessun coerede chiede l’assegnazione dell’immobile pagando un conguaglio, si procede alla vendita all’incanto e il ricavato viene ripartito secondo le quote.
Un erede può farsi liquidare la propria quota invece di restare comproprietario? Sì. Può uscire dalla comunione ricevendo il controvalore della quota, per accordo con gli altri coeredi oppure, in sede di divisione, attraverso l’assegnazione dell’immobile a chi lo trattiene con conguaglio a suo favore.
Disclaimer: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e NON costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.
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