Accordo di risoluzione consensuale di un contratto sottoscritto dalle parti

Sciogliere un contratto di comune accordo è sempre possibile. Il rischio sta nel testo: cosa deve regolare l'accordo e quando diventa una transazione.

Redazione

07 ottobre 2026

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Risoluzione Consensuale del Contratto: Uscirne d'Accordo Senza Restare Esposti

Ogni contratto si può sciogliere se entrambe le parti lo vogliono: l’art. 1372 del Codice civile ammette lo scioglimento per mutuo consenso accanto alle cause previste dalla legge. L’accordo che lo realizza è la risoluzione consensuale, la via di chi non ha un diritto di recesso né un inadempimento della controparte da far valere.

La firma chiude il contratto, mentre gli effetti che ha già prodotto restano da sistemare: somme versate, caparra e lavori eseguiti vanno regolati nello stesso accordo, perché ciò che l’accordo non disciplina diventa materia di lite.

Quando l’accordo è l’unica via per sciogliere il contratto

Chi vuole uscire da un contratto che non gli conviene più, di regola, non può farlo da solo. Le vie per uscire da un contratto firmato senza il consenso altrui presuppongono un diritto di recesso attribuito dal contratto o dalla legge, un inadempimento della controparte di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o un vizio presente già alla firma. Il venir meno della convenienza non rientra in alcuna di queste ipotesi e lascia come unica strada l’accordo.

La risoluzione consensuale è detta anche mutuo dissenso, perché le parti ritirano insieme il consenso che le aveva vincolate. È a sua volta un contratto, con un oggetto proprio: sciogliere il vincolo precedente e fissarne tempi e conseguenze.

Ne discende il suo limite: la risoluzione consensuale non si può imporre. Se l’altra parte rifiuta, il contratto resta in vigore, e chi smette di adempiere contando su un accordo mai concluso diventa inadempiente.

La forma dell’accordo segue quella del contratto da sciogliere

Il Codice non detta una forma per la risoluzione consensuale, e la regola si ricava dal contratto da sciogliere: l’accordo richiede la forma che la legge imponeva per concluderlo. Se il contratto trasferisce o costituisce diritti su immobili, e va quindi stipulato per iscritto a pena di nullità (art. 1350 c.c.), lo scioglimento richiede uno scritto sottoscritto da entrambe le parti. Lo stesso vale per il preliminare di compravendita immobiliare, soggetto alla forma del definitivo (art. 1351): un’intesa a voce, la riconsegna delle chiavi o un’email priva di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale lasciano il compromesso in vigore.

Se il contratto ha già trasferito la proprietà, lo scioglimento riporta il bene al precedente titolare: servono atto notarile e trascrizione, e ai fini dell’imposta di registro il ritorno del bene è tassato come un nuovo trasferimento.

Per i contratti a forma libera il mutuo dissenso può risultare anche dal comportamento di entrambe le parti, purché univoco. Inattività e tolleranza non valgono come consenso, e chi afferma che il contratto è sciolto deve provarlo. Anche qui solo la scrittura fissa il contenuto dell’accordo, a cominciare dagli effetti su ciò che è già stato eseguito.

Gli effetti dello scioglimento su pagamenti, lavori e caparra

Se l’accordo tace, quanto è stato dato in vista di un risultato ormai venuto meno, come il prezzo di una vendita che non si farà più, resta privo di causa e va restituito; nei rapporti di durata, come una locazione o una fornitura periodica, lo scioglimento opera per il futuro e le prestazioni già scambiate restano ferme. Nel caso concreto si aprono le questioni riassunte nella tabella.

ProfiloSe l’accordo taceRischio concreto
Prezzo o acconti versatiRestituzione dovuta, con tempi, importo e interessi da definireRitardi e contestazioni sulla somma
Caparra confirmatoriaDi regola va restituitaChi l’ha ricevuta e contava di trattenerla resta senza titolo
Lavori o forniture eseguiti in parteIl valore della parte eseguita va quantificatoLite sul compenso e sullo stato dei lavori
Danni, ritardi e penali già maturatiSi possono far valere solo se l’accordo li riservaLa pretesa non riservata rischia di essere persa
Beni consegnati in anticipoTempi e modalità della riconsegna indefinitiOccupazione senza titolo e contestazioni sullo stato del bene
Imposte, registrazione, provvigioniNon è stabilito chi le sostieneSpese contese tra le parti

Sulla caparra le parti danno spesso per scontata una soluzione che la legge non prevede. Quella confirmatoria liquida in anticipo il danno da inadempimento (art. 1385 c.c.), e nello scioglimento consensuale l’inadempimento manca: chi l’ha ricevuta, salvo diverso accordo, deve restituirla. Se però a mancare ai propri obblighi è stata la parte che l’ha versata, l’altra può recedere e trattenerla, secondo le regole sulla caparra confirmatoria quando l’affare salta: un mutuo dissenso che non lo preveda le fa perdere questa possibilità.

La caparra penitenziale funziona diversamente: è il prezzo di un recesso già previsto dal contratto (art. 1386) e consente di uscire anche senza accordo, perdendo la somma versata o restituendone il doppio. La distinzione tra caparra confirmatoria e penitenziale va quindi accertata sul testo prima di trattare.

Tra le voci della tabella, la firma chiude in modo definitivo le pretese già maturate.

Rinunce e transazione: le pretese che la firma estingue

Dopo lo scioglimento nessuna domanda o eccezione può più fondarsi sul contratto estinto, e ogni pretesa residua deve trovare base nell’accordo. La clausola con cui le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere stabilisce quindi che cosa sopravvive. Una formula generica può estinguere anche voci che chi firma riteneva escluse, come il mancato guadagno di un’impresa per l’interruzione anticipata di un appalto; una formula ambigua apre invece una lite sull’interpretazione, che il giudice risolve leggendo il testo nel suo complesso e il comportamento delle parti (art. 1362 c.c.). Chi intende conservare una pretesa deve indicarla in modo espresso.

Quando l’accordo, oltre a sciogliere il contratto, compone con reciproche concessioni una contestazione già sorta o prevedibile, assume la natura di transazione (art. 1965 c.c.). La qualificazione restringe i margini per rimetterlo in discussione: la transazione non può essere annullata per errore di diritto sulle questioni che erano oggetto della controversia (art. 1969) né impugnata per lesione (art. 1970). Il fornitore che rinuncia a una parte del compenso in cambio dello scioglimento immediato, o l’acquirente che accetta una restituzione ridotta della caparra, firmano di fatto una transazione.

La differenza tra un accordo che scioglie e uno che transige dipende dal contenuto, qualunque titolo le parti gli attribuiscano.

La verifica dell’accordo prima della firma

L’accordo arriva spesso già scritto dalla parte che ha organizzazione e consulenti, come un’impresa di costruzioni o una società di servizi, talvolta con un termine per firmarlo. Chi redige sceglie che cosa disciplinare e che cosa lasciare alla formula di chiusura; anche una risposta scritta di getto può contenere ammissioni, come accade nella risposta a una diffida ricevuta dall’avvocato di controparte.

La verifica segue il metodo della revisione di un contratto prima della firma, con una differenza: l’accordo di risoluzione regola anche il passato del rapporto. L’esame parte dal contratto da sciogliere e dalle clausole che incidono sull’uscita, come un recesso già previsto, una caparra penitenziale o una clausola risolutiva espressa, che consente di sciogliere il contratto per uno specifico inadempimento senza passare dal giudice. Da qui emerge se l’accordo sia l’unica strada, e chi potrebbe sciogliersi da solo tratta l’uscita da un’altra posizione.

Su quanto ciascuna parte deve all’altra per ciò che è già stato eseguito si costruiscono le restituzioni e la clausola di chiusura; la trattativa con la controparte, condotta in sede stragiudiziale, porta poi l’accordo alla firma nella forma richiesta e agli adempimenti fiscali che ne seguono.

Un accordo di risoluzione si valuta prima della firma, sul contratto da sciogliere e sul testo proposto: l’esame indica che cosa deve regolare, quali pretese riservare e quale forma serve. Il contatto con lo Studio consente di compiere la verifica mentre la trattativa è aperta.

I documenti su cui si costruisce l’accordo

L’esame richiede materiali che le parti hanno già:

  • il contratto da sciogliere, con allegati, modifiche ed eventuali accordi successivi;
  • la bozza di accordo ricevuta dalla controparte, se esiste;
  • le prove dei pagamenti eseguiti, comprese caparre e acconti;
  • la documentazione sullo stato dei lavori o delle consegne;
  • la corrispondenza con la controparte, comprese contestazioni e diffide.

Assistenza per la risoluzione consensuale dei contratti a Venezia e Padova

Lo Studio Legale Loreggian assiste privati e imprese nelle province di Venezia e Padova nello scioglimento consensuale dei contratti, dalla verifica del rapporto alla redazione dell’accordo, nell’ambito dell’attività in materia di contratti e tutela del consumatore. Se l’accordo non è raggiungibile, la stessa verifica indica i rimedi esercitabili senza il consenso dell’altra parte.

Domande frequenti

La controparte non vuole sciogliere il contratto: quali alternative restano?
Restano i rimedi esercitabili senza il suo consenso: il recesso, se previsto dal contratto o dalla legge, e la risoluzione per inadempimento della controparte, anche attraverso una diffida ad adempiere. Se c’è margine per trattare, la mediazione civile offre una sede in cui l’accordo può ancora maturare, ed è comunque obbligatoria prima della causa in diverse materie contrattuali.

Se il preliminare viene sciolto d’accordo, l’agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione?
Di regola sì. La provvigione matura con la conclusione dell’affare (art. 1755 c.c.), e un preliminare valido basta a concluderlo: lo scioglimento successivo, anche consensuale, non fa venire meno il compenso del mediatore. Fa eccezione, ad esempio, il preliminare sottoposto a una condizione sospensiva poi non verificata.

Lo scioglimento consensuale del preliminare ha un costo fiscale?
Può averlo. L’imposta di registro è fissa quando la risoluzione dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa già prevista dal contratto; negli altri casi colpisce le prestazioni che ne derivano (art. 28 del D.P.R. 131/1986), compresa la caparra restituita, che l’Agenzia delle Entrate tassa al 3%. Chi sostiene il costo va stabilito nell’accordo.

Come si scioglie d’accordo un contratto di locazione?
La forma più sicura è un accordo scritto che fissi data di cessazione, riconsegna dell’immobile e sorte del deposito. La risoluzione va poi comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro trenta giorni, versando 67 euro di imposta di registro, non dovuti in regime di cedolare secca. La restituzione del deposito cauzionale è la questione che più spesso resta aperta, e rientra nell’assistenza dello Studio in materia di locazioni.

Per sciogliere un appalto di ristrutturazione serve l’accordo dell’impresa?
No. Il committente può recedere anche a lavori iniziati, tenendo indenne l’impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.). L’accordo serve a negoziare quegli importi e a fissare lo stato del cantiere al momento dello scioglimento.

È possibile impugnare l’accordo dopo averlo firmato?
L’accordo è un contratto e si può annullare per errore, dolo o violenza, secondo le regole dell’annullamento del contratto firmato. Se ha natura di transazione i margini si restringono: non è impugnabile per errore di diritto sulle questioni controverse né per lesione.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro segue le stesse regole?
No. Nel lavoro subordinato la risoluzione consensuale ha una disciplina propria, con procedura telematica o sottoscrizione in sede protetta e conseguenze specifiche, ad esempio sulla NASpI. Le regole esposte qui riguardano i contratti civili e commerciali; per il rapporto di lavoro serve un professionista di quella materia.

Disclaimer: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

Studio Legale Loreggian

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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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