DISCLAIMER
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
L'assemblea ha deliberato lavori e le quote stanno arrivando. Chi è obbligato a pagare, entro quando ci si può opporre e cosa rischia chi non agisce nei termini.
15 aprile 2026
Redazione
Lavori in Condominio e Spese: Chi Paga, Chi Decide e Cosa Succede se non ci si Oppone
La Delibera Obbliga Tutti
Quando l’assemblea condominiale approva dei lavori, la delibera vincola tutti i condomini, compresi quelli che hanno votato contro, quelli che si sono astenuti e quelli che non erano presenti. Lo stabilisce l’art. 1137, comma 1, del Codice Civile.
Questo significa che l’assenza all’assemblea non esonera dal pagamento. Chi non partecipa alla riunione, non legge il verbale, non risponde alle comunicazioni dell’amministratore, si troverà comunque obbligato a contribuire alle spese deliberate, secondo i millesimi di proprietà previsti dall’art. 1123 del Codice Civile.
Il silenzio, in ambito condominiale, non equivale a un rifiuto. Equivale a un’accettazione implicita: la delibera diventa esecutiva, i lavori partono, le quote vengono richieste, e chi non ha agito nei termini non ha più strumenti per opporsi.
I Termini per Opporsi: 30 Giorni
L’art. 1137, comma 2, del Codice Civile prevede che il condomino assente, dissenziente o astenuto possa impugnare la delibera davanti all’autorità giudiziaria entro 30 giorni. Per i dissenzienti e gli astenuti il termine decorre dalla data dell’assemblea; per gli assenti dalla data di comunicazione della delibera.
Il termine è perentorio: decorso senza azione, la delibera diventa definitiva. L’impugnazione, inoltre, non sospende automaticamente l’esecuzione dei lavori. L’amministratore può procedere con l’appalto, richiedere i fondi e avviare il cantiere anche mentre il giudizio è pendente. La sospensione dell’esecuzione deve essere chiesta espressamente al giudice, che la concede solo se sussistono i presupposti.
Va distinto il caso delle delibere annullabili da quelle nulle. Le prime sono soggette al termine dei 30 giorni. Le seconde, ad esempio le delibere che modificano i criteri legali di ripartizione delle spese o che incidono sulla proprietà esclusiva dei singoli condomini, possono essere impugnate senza limiti di tempo. La distinzione è tecnica e ha conseguenze rilevanti sulla strategia da adottare.
Prima di procedere con l’impugnazione giudiziale, è necessario esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che include le controversie condominiali tra le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda.
Chi Decide i Lavori
La competenza a deliberare i lavori spetta all’assemblea dei condomini, con maggioranze diverse a seconda della natura dell’intervento.
I lavori di manutenzione straordinaria richiedono la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, ai sensi dell’art. 1136, comma 2, del Codice Civile. Le innovazioni richiedono maggioranze ancora più elevate, previste dall’art. 1120 c.c.
L’amministratore può disporre autonomamente solo i lavori urgenti e indifferibili necessari per evitare danni alle parti comuni o pericoli per l’incolumità, ai sensi dell’art. 1135, comma 2, c.c., salvo riferirne all’assemblea alla prima occasione.
Quando l’amministratore avvia lavori senza la delibera assembleare, al di fuori dei casi di urgenza, la spesa può essere contestata. Allo stesso modo, una delibera adottata senza il rispetto delle maggioranze previste dalla legge è viziata e può essere impugnata.
L’Obbligo del Fondo Speciale
Per i lavori di manutenzione straordinaria e le innovazioni, l’assemblea è tenuta a costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, prima dell’inizio dell’appalto. L’obbligo è previsto dall’art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., introdotto dalla Riforma del Condominio (L. 220/2012).
Il fondo è a carico dei proprietari, in proporzione ai millesimi. Se l’unità immobiliare è locata, l’obbligo di versamento del fondo speciale ricade sul proprietario, non sull’inquilino, trattandosi di spesa di natura straordinaria.
Proprietario e Inquilino: Chi Paga Cosa
La ripartizione delle spese tra proprietario e inquilino segue un principio chiaro, stabilito dall’art. 1576 del Codice Civile e dall’art. 9 della L. 392/1978 (Legge Equo Canone).
Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell’inquilino: pulizia scale, manutenzione ascensore, illuminazione parti comuni, piccole riparazioni derivanti dall’uso. Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario: rifacimento facciata, sostituzione caldaia, impermeabilizzazione del tetto, rifacimento dell’impianto idrico o elettrico.
Per le locazioni abitative, questa ripartizione è inderogabile: qualsiasi clausola contrattuale che ponga le spese straordinarie a carico dell’inquilino è nulla. Per le locazioni commerciali, invece, prevale l’autonomia contrattuale: se il contratto lo prevede espressamente, le spese straordinarie possono essere poste a carico del conduttore.
Un punto che genera frequenti controversie: verso il condominio, l’unico soggetto obbligato al pagamento è il proprietario. L’amministratore non può emettere solleciti, diffide o decreti ingiuntivi nei confronti dell’inquilino. Se l’inquilino non paga le quote di sua competenza, il proprietario deve anticipare e poi rivalersi nei confronti del conduttore nel rapporto interno tra le parti.
Il presente contributo ha finalità informative e NON sostituisce una valutazione del caso specifico. Ogni situazione condominiale presenta variabili che incidono sui diritti e sugli obblighi delle parti. Per un inquadramento della propria posizione è possibile richiedere una consulenza.
Appartamento non Utilizzato: si Paga lo Stesso?
Sì. L’obbligo di contribuire alle spese condominiali prescinde dall’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare. Un appartamento chiuso, disabitato o inutilizzato resta soggetto al pagamento delle quote condominiali in proporzione ai millesimi di proprietà.
L’art. 1118, comma 2, del Codice Civile lo stabilisce con chiarezza: il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese rinunciando al diritto sulle parti comuni.
L’unica eccezione riguarda i servizi di cui è possibile il distacco: un condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, a condizione che il distacco non comporti squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Anche in quel caso, resta comunque tenuto a concorrere alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto.
Quando l’Amministratore Sbaglia
L’amministratore è un mandatario dei condomini e risponde del proprio operato nei limiti delle attribuzioni conferitegli dalla legge e dall’assemblea. Ci sono situazioni in cui il suo comportamento può configurare una violazione degli obblighi che la legge gli impone.
- L’avvio di lavori straordinari senza delibera assembleare, al di fuori dei casi di urgenza previsti dalla legge, è un atto che eccede i poteri dell’amministratore. La spesa sostenuta senza autorizzazione dell’assemblea può essere contestata dai condomini.
- La mancata convocazione di uno o più condomini all’assemblea è un vizio che può determinare l’annullabilità della delibera. L’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile disciplina le modalità di convocazione: l’avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata.
- La mancata istituzione del fondo speciale prima dell’avvio dei lavori straordinari è un’ulteriore irregolarità. L’omissione del fondo speciale può rendere la delibera contestabile.
- L’omessa rendicontazione delle spese è un obbligo dell’amministratore ai sensi dell’art. 1130-bis c.c. Ogni condomino ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in qualsiasi momento. Lo stesso diritto spetta all’inquilino nei confronti del proprietario, ai sensi dell’art. 9 della L. 392/1978: prima di pagare gli oneri accessori, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese e di visionare i documenti.
Lavori Deliberati e poi Vendita dell’Immobile
Se l’assemblea delibera dei lavori e successivamente l’unità immobiliare viene venduta, l’obbligo di pagamento grava su chi era proprietario al momento della delibera, non su chi acquista dopo. La delibera assembleare ha valore costitutivo dell’obbligazione.
L’acquirente, tuttavia, è responsabile in solido con il venditore per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell’art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Questo significa che il condominio può chiedere il pagamento anche al nuovo proprietario, il quale potrà poi rivalersi sul venditore.
La questione è rilevante in sede di compravendita: prima del rogito, è opportuno verificare lo stato dei debiti condominiali e l’esistenza di delibere che comportino spese non ancora fatturate.
Domande Frequenti
L’assemblea ha deliberato lavori al tetto. Non ero presente. Devo pagare?
Sì. La delibera vincola tutti i condomini, compresi gli assenti. L’assenza all’assemblea non esonera dal pagamento. Il condomino assente ha 30 giorni dalla comunicazione della delibera per impugnarla se la ritiene contraria alla legge o al regolamento condominiale. Decorso quel termine, la delibera diventa definitiva.
Sono in affitto. I lavori di rifacimento della facciata li devo pagare io?
No. Il rifacimento della facciata è una spesa di manutenzione straordinaria e compete al proprietario. Nelle locazioni abitative, qualsiasi clausola contrattuale che ponga le spese straordinarie a carico dell’inquilino è nulla.
L’amministratore ha avviato lavori senza convocare l’assemblea. È legittimo?
Solo se si tratta di interventi urgenti e indifferibili necessari per evitare danni o pericoli. In tutti gli altri casi, l’avvio di lavori straordinari senza delibera assembleare eccede i poteri dell’amministratore e la spesa può essere contestata.
Ho votato contro i lavori in assemblea. Devo comunque pagare?
Sì. La delibera adottata con le maggioranze previste dalla legge vincola tutti, anche i dissenzienti. Il condomino dissenziente può impugnare la delibera entro 30 giorni dalla data dell’assemblea se ritiene che sia contraria alla legge o al regolamento.
Il mio appartamento è chiuso e disabitato. Devo contribuire alle spese?
Sì. L’obbligo di contribuire alle spese condominiali prescinde dall’utilizzo dell’unità immobiliare. Il condomino non può sottrarsi rinunciando al diritto sulle parti comuni.
**Ho comprato un appartamento e dopo il rogito sono arrivate richieste per lavori deliberati prima. Chi paga?**L’obbligo di pagamento grava su chi era proprietario al momento della delibera. Tuttavia, il condominio può chiedere il pagamento anche all’acquirente, che è responsabile in solido con il venditore per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente.
Serve un avvocato per impugnare una delibera condominiale?
Per le cause di valore superiore a 1.100 euro è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Prima dell’azione giudiziale è necessario il tentativo obbligatorio di mediazione, che è condizione di procedibilità nelle controversie condominiali.
Consulenza Legale
Per verificare la propria posizione rispetto a spese condominiali contestate, delibere da impugnare o controversie con l’amministratore, è possibile contattare lo Studio.
Lo Studio Legale Loreggian opera nelle province di Venezia e Padova nell’ambito del diritto civile.
Disclaimer: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e NON costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.
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