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Multa CIN da 800 a 8.000 €? Termine 60 giorni per il ricorso. Vizi del verbale, regolamento di Venezia, tutela al TAR Veneto. Studio Loreggian.

Redazione

29 aprile 2026

Redazione

Sanzione CIN Affitti Brevi a Venezia: Come Impugnare la Multa (Guida 2026)

La sanzione CIN è una sanzione amministrativa pecuniaria che colpisce chi affitta un immobile per finalità turistiche senza il Codice Identificativo Nazionale, prevista dall’art. 13-ter, comma 9, del D.L. 145/2023, convertito con la L. 191/2023. Gli importi vanno da 800 a 8.000 euro per chi affitta senza CIN, da 500 a 5.000 euro per chi non lo indica negli annunci.

A comminarla è la Polizia Locale del Comune in cui si trova l’immobile. Dalla notifica del verbale decorrono i termini per agire: il pagamento in misura ridotta entro un termine breve, l’opposizione davanti al Giudice di Pace entro trenta giorni, il ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni quando la contestazione riguarda anche un regolamento comunale o un provvedimento amministrativo collegato.

Nel Comune di Venezia la materia è ulteriormente complicata dal regolamento sperimentale sulle locazioni turistiche, che ha introdotto la soglia dei 120 giorni annui e una moratoria nel centro storico e nelle isole lagunari valida fino al 31 dicembre 2026. Una sanzione fondata su quel regolamento, o un controllo che ne contesti l’applicazione, si confronta oggi con un precedente significativo: il Consiglio di Stato n. 2928/2025, che ha definito i limiti del potere regolamentare comunale in materia di locazione breve.

Il fronte amministrativo non è meno rilevante di quello fiscale. Le strade di tutela esistono e vanno percorse nei tempi.

Quando Scatta la Sanzione CIN

La sanzione non colpisce un’unica condotta. Tre sono le violazioni più frequenti, ciascuna con un proprio importo edittale e una propria casistica.

  1. Affitto breve senza CIN. È l’ipotesi più grave. Chi concede in locazione breve un immobile privo del Codice Identificativo Nazionale è soggetto a una sanzione da 800 a 8.000 euro per ogni unità immobiliare irregolare. La condotta si consuma con la stipula del contratto o, secondo gli orientamenti più recenti, con la pubblicazione dell’annuncio che propone l’immobile per finalità turistiche.
  2. CIN non indicato negli annunci. Il codice deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato, sia su piattaforme telematiche (Airbnb, Booking, portali specializzati) sia su canali propri del locatore. La sanzione, in questo caso, è da 500 a 5.000 euro, con possibilità di rimozione dell’annuncio da parte della piattaforma. La responsabilità si distribuisce tra locatore e intermediario, secondo regole specifiche definite dalle FAQ del Ministero del Turismo aggiornate al 23 aprile 2026.
  3. CIN non esposto all’esterno dell’immobile. L’esposizione del codice all’esterno dello stabile è un obbligo separato e autonomo. La sua mancata osservanza configura una violazione distinta, sanzionabile anche quando il CIN è stato regolarmente richiesto e attribuito. Il locatore che ha ottenuto il codice ma non lo ha esposto può ricevere comunque il verbale.

Le tre ipotesi possono cumularsi. Un immobile affittato senza CIN, con annuncio privo di codice e senza esposizione esterna, può essere sanzionato sotto tutti e tre i profili nel medesimo controllo.

Chi Notifica la Sanzione e Come Arriva

Il soggetto competente all’irrogazione è la Polizia Locale del Comune in cui si trova l’immobile, ai sensi dell’art. 13-ter, comma 9, del D.L. 145/2023. La notifica avviene secondo le forme ordinarie del procedimento amministrativo: PEC al locatore, raccomandata A/R, in alcuni casi notifica a mani.

Il verbale di accertamento contiene gli estremi della violazione contestata, l’indicazione dell’autorità competente a ricevere l’eventuale opposizione, l’importo dovuto in caso di pagamento in misura ridotta e i termini entro i quali il destinatario può agire. Mancanze in uno qualsiasi di questi elementi possono configurare un vizio impugnabile.

I controlli operati nel 2025 e nel 2026 si fondano in larga parte sull’incrocio dei dati della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) con le informazioni trasmesse dalle piattaforme online ai sensi della direttiva DAC7. La presenza di un annuncio sui portali, abbinata alla mancata richiesta del CIN nella BDSR, è il principale innesco delle verifiche.

I Termini per Agire

Il tempo è la variabile più sottovalutata in questa materia.

Pagamento in misura ridotta. 
La L. 689/1981 consente, per le sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento entro un termine breve di un importo pari al doppio del minimo edittale o, se più favorevole, a un terzo del massimo. Le condizioni esatte vanno verificate sul singolo verbale, che ne riporta termini e modalità.

Pagare in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio ma comporta la rinuncia all’impugnazione. È una scelta che ha senso quando la violazione è palese e il rapporto costo-beneficio del ricorso non è favorevole. È una scelta sbagliata quando il verbale presenta vizi documentabili.

Opposizione davanti al Giudice di Pace. 
Entro trenta giorni dalla notifica, il destinatario può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 22 della L. 689/1981. È la via ordinaria di impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il giudizio si svolge in contraddittorio con l’amministrazione e può concludersi con l’annullamento del verbale, la riduzione della sanzione o il rigetto dell’opposizione.

Ricorso al TAR Veneto. 
Quando il verbale si fonda su un regolamento comunale o su un provvedimento amministrativo presupposto la cui legittimità è contestabile, la strada è quella del giudice amministrativo. Il ricorso al TAR Veneto va proposto entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010.

Sessanta giorni si riducono rapidamente nella pratica. Servono per acquisire la documentazione completa, per verificare i vizi del verbale e dell’atto presupposto, per predisporre il ricorso con l’assistenza di un avvocato amministrativista, per effettuare la notifica e il deposito telematico. Una sanzione ricevuta in alta stagione, quando la pressione operativa di un host è massima, può vedere quei termini scivolare via senza che venga assunta una decisione informata.

I Vizi del Verbale

Un verbale può essere legittimo: la violazione è documentata, la sanzione applicata è proporzionata, la procedura è stata rispettata. In molti casi, però, l’atto presenta profili di illegittimità che, se individuati nei termini, possono essere fatti valere nelle sedi competenti.

Difetto di motivazione. Il verbale deve indicare in modo puntuale quale condotta è stata riscontrata, quandodove, e sulla base di quali elementi. Un verbale che si limita a richiamare in modo generico l’art. 13-ter del D.L. 145/2023 senza specificare se la contestazione riguarda l’assenza del CIN, la mancata indicazione negli annunci o la mancata esposizione, è un verbale con motivazione apparente. La giurisprudenza amministrativa lo censura con regolarità.

Vizi della notifica. La notifica al soggetto sbagliato (al gestore della piattaforma anziché al locatore, al precedente proprietario, al solo coniuge) è uno dei vizi più frequenti. La notifica oltre i termini di prescrizione del potere sanzionatorio rende il verbale inefficace. La mancata indicazione, nel verbale stesso, dell’autorità competente a ricevere l’opposizione e dei termini per ricorrere è un’altra ipotesi tipica.

Errore sul soggetto sanzionabile. La distinzione tra locatore e intermediario è centrale. Le FAQ ministeriali del 23 aprile 2026 hanno chiarito che la mancata indicazione del CIN nell’annuncio pubblicato dall’intermediario è in primo luogo addebitabile a quest’ultimo, salvo l’inadempimento, da parte del locatore, dell’obbligo di comunicare il codice al soggetto incaricato della pubblicazione. Verbali che ignorano questa distinzione sono frequenti.

Sproporzione della sanzione. La L. 689/1981 impone all’autorità di graduare la sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuarne le conseguenze, della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche. L’applicazione automatica del massimo edittale alla prima violazione, senza alcuna motivazione, è un vizio sostanziale.

Mancato preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990. Quando il provvedimento sanzionatorio è inserito in un più ampio procedimento amministrativo che si conclude con un atto restrittivo (un’ordinanza di chiusura, una sospensione dell’attività, una cancellazione dal registro comunale) l’omissione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della L. 241/1990 vizia l’atto sotto il profilo del contraddittorio procedimentale.

Errore sui presupposti. Il caso tipico: il locatore ha richiesto il CIN, è in attesa del rilascio, ma riceve comunque il verbale. Oppure: il codice regionale è stato attribuito ma il sistema BDSR non lo ha ancora recepito. Una sanzione fondata su una situazione di fatto inesatta è suscettibile di annullamento.

Per un’analisi più ampia dei vizi che possono inficiare un provvedimento amministrativo, si rinvia al contributo sulle autorizzazioni edilizie negate per un vizio formale.

Il Regolamento del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia ha adottato a fine 2024 un regolamento sperimentale sulle locazioni turistiche che si applica in aggiunta (non in sostituzione) agli obblighi nazionali sul CIN. Tre sono i profili di interesse pratico.

La soglia dei 120 giorni. Sotto i 120 giorni di affitto annuo, l’immobile può essere destinato a locazione turistica senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli nazionali. Sopra i 120 giorni è necessaria una SCIA e l’iscrizione al registro comunale delle locazioni turistiche. L’inosservanza di questo obbligo è autonomamente sanzionata.

La moratoria nel centro storico e nelle isole. Per le zone del centro storico e delle isole lagunari il regolamento ha introdotto una moratoria valida fino al 31 dicembre 2026: gli immobili non già iscritti al registro comunale al momento dell’entrata in vigore del regolamento non possono essere inseriti per la durata della moratoria. È una limitazione significativa che pesa soprattutto sui proprietari che intendono avviare l’attività per la prima volta.

La terraferma fa eccezione. A Mestre, Marghera e Favaro la moratoria non si applica. L’iscrizione al registro è ancora possibile, ma resta in vigore la soglia dei 120 giorni e l’obbligo di SCIA per i superamenti.

Sull’impostazione di regolamenti comunali analoghi è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2928/2025, relativa al regolamento del Comune di Sirmione. La pronuncia ha affermato che il potere regolamentare comunale non può spingersi fino a riqualificare in attività imprenditoriale una locazione turistica esercitata in forma non imprenditoriale, e che ogni limitazione introdotta con regolamento deve confrontarsi con il principio di proporzionalità e con la libertà contrattuale del proprietario.

È un precedente che apre margini concreti di impugnazione contro regolamenti comunali percepiti come sproporzionati o lesivi dei diritti del proprietario, ed è il principale fondamento per un eventuale ricorso al TAR Veneto contro singole previsioni del regolamento veneziano.

Quando il Ricorso al TAR Veneto È la Strada Giusta

Non tutte le sanzioni CIN giustificano un ricorso al TAR. Il giudizio di opportunità si basa su tre criteri.

a. Il primo è la fondatezza giuridica. Il ricorso ha senso quando il verbale presenta vizi documentabili o quando si fonda su un regolamento comunale i cui profili di legittimità sono effettivamente contestabili alla luce di Cons. Stato 2928/2025. In assenza di vizi, l’opposizione davanti al Giudice di Pace può comunque essere percorribile, ma con prospettive di successo limitate.

b. Il secondo è la proporzione tra valore della causa e costo del giudizio. Una sanzione di 800 euro al minimo edittale, applicata in modo formalmente corretto, raramente giustifica un ricorso al TAR. Una sanzione di 5.000 o 8.000 euro, o un cumulo di sanzioni, modifica il calcolo.

c. Il terzo è la possibilità di ottenere la sospensiva. Quando l’irrogazione della sanzione si accompagna a un provvedimento di rimozione dell’annuncio, di chiusura dell’attività o di cancellazione dal registro comunale, la richiesta della misura cautelare diventa essenziale. Il TAR la concede quando il ricorso presenta fumus boni iuris e sussiste il rischio di un danno grave e irreparabile, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 104/2010. La perdita della stagione turistica può integrare quel requisito.

Il costo del ricorso varia in base alla complessità del caso e include il contributo unificato, gli onorari legali e le spese di notifica. Una valutazione preliminare consente di stimare i costi prima di assumere l’incarico.

Quando il problema riguarda invece l’inerzia del Comune che non risponde a un’istanza, i rimedi sono diversi: si veda il contributo sul silenzio della Pubblica Amministrazione.

Cosa Portare al Primo Incontro

Il primo incontro serve a esaminare il caso e a indicare se esistano margini di impugnazione e con quale strumento. Per questo è utile portare il verbale di accertamento integrale, in tutte le sue pagine, comprese le eventuali allegazioni; la ricevuta di richiesta del CIN e l’eventuale codice attribuito, con prova dell’esposizione esterna; gli screenshot degli annunci pubblicati sulle piattaforme, con e senza CIN visibile; la visura catastale dell’immobile e la documentazione di conformità urbanistica; le comunicazioni con Airbnb, Booking o altre piattaforme, soprattutto eventuali notifiche di rimozione dell’annuncio; la corrispondenza intercorsa con il Comune o con la Polizia Locale.

Se l’immobile è in locazione, anche il contratto di locazione principale e l’eventuale autorizzazione del proprietario alla sublocazione turistica vanno acquisiti.

Al termine viene fornito un preventivo per l’eventuale incarico, con indicazione di costi e tempi. Nessun obbligo di procedere.

Domande Frequenti

Posso pagare in misura ridotta e poi fare ricorso? 
No. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio e comporta la rinuncia all’impugnazione. La scelta tra le due strade va valutata prima del pagamento, sulla base dei vizi del verbale.

L’intermediario (Airbnb, Booking) è responsabile insieme al proprietario? 
Sì, ma con regole differenziate. Le FAQ del Ministero del Turismo del 23 aprile 2026 chiariscono che l’omissione del CIN in un annuncio pubblicato dall’intermediario è in primo luogo addebitabile a quest’ultimo. Il locatore è sanzionabile solo se risulta che ha omesso di comunicare il codice al soggetto incaricato della pubblicazione. La distinzione è frequentemente ignorata nei verbali e costituisce uno dei vizi più rilevanti.

Se l’immobile non è conforme catastalmente o urbanisticamente, cosa rischio in più? 
Il CIN è subordinato alla regolarità dell’immobile sotto il profilo edilizio e catastale. Una difformità non sanata può determinare il rigetto della richiesta, l’impossibilità di esporre il codice e l’apertura di procedimenti separati per le violazioni urbanistiche. Una valutazione integrata è in questi casi essenziale.

Posso richiedere il CIN dopo aver ricevuto la sanzione? 
La richiesta successiva non sana la violazione già contestata, ma è necessaria per evitare che la condotta si protragga. Il verbale relativo al periodo precedente resta valido; quanto segue alla regolarizzazione è un caso diverso.

La sanzione CIN si prescrive? 
Le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine ordinario di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell’art. 28 della L. 689/1981. Il termine può essere interrotto da atti dell’amministrazione.

Se ho un codice regionale (CIR) ma non il CIN, sono in regola? 
No. Il CIN è obbligatorio anche per gli immobili già muniti di codice regionale. I due codici non si sostituiscono: coesistono. La possibilità di ottenere il CIN in via automatica dal codice regionale dipende dalla normativa della singola Regione.

Cosa succede se ignoro il verbale? 
La sanzione diventa definitiva ed esecutiva. L’amministrazione può procedere con l’iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva, con aggravio di interessi e spese. La possibilità di contestare la sanzione viene meno con il decorso dei termini di impugnazione.

Consulenza Legale per Affitti Brevi a Venezia e Padova

Per sottoporre un verbale di sanzione CIN a valutazione, verificare i termini per l’impugnazione o ricevere assistenza in un ricorso al TAR Veneto, è possibile contattare lo Studio.

L’Avvocato Federico Loreggian opera nelle province di Venezia e Padova nell’ambito del diritto amministrativo e affianca proprietari, gestori e operatori del settore della locazione breve nei procedimenti contro le sanzioni amministrative e nelle impugnazioni dei regolamenti comunali.

Disclaimer: Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative e NON costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

Studio Legale Loreggian

DISCLAIMER

Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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