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Dal 2026 la norma taglia idonei riduce gli scorrimenti nei concorsi pubblici. Scopri limiti, eccezioni, graduatorie e strumenti di tutela.

Redazione

28 gennaio 2026

Redazione

Norma Taglia Idonei: Cosa Cambia per i Concorsi Pubblici dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 entra pienamente in vigore la disciplina che limita il numero di idonei non vincitori nelle graduatorie dei concorsi pubblici. La cosiddetta norma taglia idonei, introdotta dal D.L. 44/2023 e convertita dalla L. 74/2023, modifica in modo sostanziale le prospettive di chi partecipa alle selezioni pubbliche.

Il meccanismo previgente — graduatorie ampie, scorrimenti frequenti, idonei che restavano in attesa anche per anni — lascia il posto a un sistema più restrittivo. Le graduatorie saranno più corte, il numero di idonei che vi permangono sarà limitato per legge, e le possibilità di scorrimento saranno circoscritte nel tempo e nelle modalità.

Per chi supera le prove senza rientrare tra i vincitori, la conseguenza è rilevante: l’idoneità non garantirà più una ragionevole aspettativa di assunzione tramite scorrimento. Servirà collocarsi nella fascia alta della graduatoria, o attendere nuovi bandi.

Il presente contributo analizza cosa prevede la normativa, a quali concorsi si applica, quali sono le eccezioni e quali strumenti di tutela sono riconosciuti agli idonei non vincitori.

Il Quadro Normativo

La norma taglia idonei è stata introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 44/2023, che ha modificato l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001(Testo Unico del Pubblico Impiego), inserendo il comma 5-ter. La disposizione, nella sua formulazione vigente, stabilisce:

«Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.»

La ratio della riforma è dichiaratamente quella di snellire le procedure concorsuali e ridurre i tempi di reclutamento. Le graduatorie ampie, con centinaia di idonei in attesa per anni, venivano percepite come fonte di inefficienza: generavano aspettative spesso disattese, complicavano la programmazione degli organici, alimentavano contenziosi.

La soluzione adottata interviene alla radice: meno idonei in graduatoria, meno tempo per lo scorrimento, maggiore incentivo a bandire nuovi concorsi piuttosto che attingere da graduatorie esistenti. Per chi partecipa ai concorsi, l’effetto è una significativa riduzione delle possibilità di assunzione per chi non vince.

Cosa Prevede la Norma

Il meccanismo introdotto è lineare nei numeri, rilevante nelle conseguenze.

Oltre ai vincitori, potranno restare in graduatoria solo il 20% degli idonei. Non il 20% dei posti messi a bando, ma il 20% dei candidati che hanno superato le prove senza vincere. In un concorso per 100 posti, se 150 candidati risultano idonei ma non vincitori, solo 20 di loro resteranno in graduatoria. Gli altri 130 avranno superato le prove, ma non avranno possibilità di essere chiamati.

Lo scorrimento, inoltre, sarà possibile solo entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, e solo in caso di rinunce o dimissioni dei vincitori. Decorso quel termine, l’ente dovrà bandire un nuovo concorso.

AspettoPrima del 2026Dal 1° gennaio 2026
Idonei in graduatoriaTutti gli idoneiSolo 20% oltre i vincitori
Durata graduatoriaVariabile (anche 3+ anni)Generalmente 2 anni
ScorrimentoFrequente, anche dopo anniSolo entro 6 mesi per rinunce

La norma si applica ai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026. I concorsi banditi entro il 31 dicembre 2025 continuano a seguire la disciplina previgente.

Ambito di Applicazione ed Eccezioni

La norma si applica alla generalità dei concorsi pubblici banditi dal 1° gennaio 2026. Sono tuttavia previste eccezioni significative per alcuni settori e tipologie di enti, individuate dal legislatore in ragione delle specifiche esigenze di personale.

Concorsi inclusiConcorsi esclusi
Ministeri e agenzie stataliPersonale sanitario e socio-sanitario
Regioni, province, comuniPersonale educativo e scolastico
Enti pubblici non economiciRicercatori universitari e degli enti di ricerca
Concorsi con 20 o più postiForze dell’ordine e magistrati
Concorsi di enti locali con meno di 20 posti

La ratio delle eccezioni è individuabile nella carenza cronica di personale che caratterizza alcuni settori: restringere le graduatorie nella sanità o nella scuola aggraverebbe il problema anziché risolverlo. Per gli altri comparti della pubblica amministrazione — funzionari amministrativi, tecnici, impiegati — le nuove regole si applicano integralmente.

L’elenco delle eccezioni potrebbe essere soggetto a modifiche o interpretazioni successive. È sempre opportuno verificare il bando specifico per accertare quale disciplina si applichi al concorso di interesse.

Graduatorie già Esistenti

La norma non ha effetto retroattivo. Chi è già idoneo in una graduatoria derivante da bandi pubblicati prima del 2026 mantiene la propria posizione e la disciplina previgente, fino alla scadenza naturale della graduatoria stessa.

Le graduatorie formatesi prima dell’entrata in vigore delle nuove regole continueranno a funzionare secondo il regime precedente: scorrimenti possibili, tempi più ampi. È tuttavia essenziale verificare la data di scadenza della graduatoria nel provvedimento di approvazione. Una graduatoria apparentemente ancora attiva potrebbe essere prossima alla chiusura.

Per le graduatorie derivanti da bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026, le nuove regole si applicheranno integralmente.

Scorrimento della Graduatoria

Lo scorrimento presuppone che un vincitore rinunci, si dimetta nei primi mesi dall’assunzione, o decada per mancata presa di servizio. In tali casi, l’ente può chiamare il primo degli idonei utilmente collocati in graduatoria.

Dal 2026, questa possibilità è circoscritta nel tempo. Decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, lo scorrimento non è più ammesso — anche in presenza di rinunce, anche in presenza di posti vacanti. L’ente dovrà procedere con un nuovo concorso. La limitazione temporale rappresenta il cambiamento più rilevante per gli idonei non vincitori.

Sul piano numerico, gli scorrimenti restano comunque limitati al tetto del 20% degli idonei. In un concorso per 50 posti, possono permanere in graduatoria al massimo 10 idonei non vincitori. Se 3 vincitori rinunciano, verranno chiamati 3 idonei; ne resteranno 7 eventualmente disponibili per ulteriori scorrimenti, sempre entro il limite temporale dei 6 mesi.

La questione se l’amministrazione sia obbligata a scorrere presenta profili di complessità. Le recenti riforme hanno ampliato la discrezionalità della PA nel decidere se procedere allo scorrimento o bandire un nuovo concorso. Esistono tuttavia casi in cui lo scorrimento resta dovuto, e la mancata attivazione può presentare profili di illegittimità.

Profili di Illegittimità del Mancato Scorrimento

In alcune situazioni, il comportamento dell’amministrazione può essere sindacato.

Ciò accade quando l’ente assume personale con lo stesso profilo professionale da un altro concorso, pur disponendo di una graduatoria valida con idonei, senza fornire motivazione adeguata della scelta. Analogamente, quando l’ente bandisce un nuovo concorso per le medesime posizioni ignorando la graduatoria esistente, o quando omette di comunicare le rinunce intervenute e non procede allo scorrimento nei casi in cui questo era dovuto.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che l’idoneo in graduatoria è titolare di una posizione qualificata, non di una mera aspettativa di fatto. Tuttavia, il margine di discrezionalità riconosciuto all’amministrazione è stato ampliato dalle recenti riforme, e la valutazione della legittimità del mancato scorrimento richiede un esame delle circostanze concrete.

Per un approfondimento sui profili di legittimità delle procedure concorsuali, si veda il contributo su esclusioni e valutazioni nei bandi pubblici.

Strumenti di Tutela

L’idoneo non vincitore che intenda tutelare la propria posizione dispone di diversi strumenti.

Il monitoraggio attivo costituisce il presupposto di ogni azione: verificare periodicamente l’albo pretorio dell’ente, controllare le determine di assunzione, individuare eventuali rinunce o nuovi bandi per i medesimi profili professionali. Molte irregolarità emergono solo a seguito di un’attività di verifica costante.
È opportuno non attendere passivamente, ma acquisire informazioni in modo proattivo.

L’accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 consente di acquisire informazioni rilevanti: numero di assunzioni effettuate dalla graduatoria, rinunce intervenute, stato attuale della graduatoria e data di scadenza. L’istanza va presentata per iscritto (tramite PEC o raccomandata) e l’ente è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Qualora emergano irregolarità — rinunce non comunicate, scorrimenti non effettuati, assunzioni da altri concorsi senza adeguata motivazione — è possibile inviare una diffida formale che intimi all’amministrazione di adempiere.
La diffida può precedere l’eventuale ricorso e, in alcuni casi, risulta sufficiente a sbloccare la situazione senza necessità di contenzioso.

Se l’amministrazione non provvede, l’idoneo può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. Il ricorso può chiedere l’annullamento dell’atto, il riconoscimento del diritto all’assunzione, il risarcimento del danno. Il termine è perentorio: decorso senza azione, la possibilità di tutela giurisdizionale viene meno.

Il Ruolo dell’Assistenza Aegale

Rivolgersi a un legale consente, anzitutto, di valutare se la propria posizione presenti effettivi margini di tutela — se l’amministrazione abbia violato un obbligo o abbia legittimamente esercitato la propria discrezionalità.

L’avvocato può analizzare la documentazione rilevante (bando, graduatoria, determine), verificare il rispetto dei termini, redigere un’istanza di accesso agli atti, formulare una diffida efficace o, se necessario, predisporre il ricorso giurisdizionale.

Rivolgersi a un professionista non implica necessariamente l’avvio di un contenzioso. In alcuni casi, una comunicazione ben impostata può conseguire risultati che un ricorso otterrebbe in tempi più lunghi e con costi superiori. In altri, la valutazione preliminare può suggerire che la via negoziale sia preferibile a quella contenziosa.

Domande frequenti

Cos’è la norma taglia idonei? 
È la disciplina introdotta dal DL 44/2023 (convertito in L. 74/2023) che limita al 20% il numero di idonei non vincitori che possono permanere in graduatoria nei concorsi pubblici, riducendo significativamente le possibilità di scorrimento.

Da quando si applica? 
La norma si applica ai bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026. I concorsi banditi entro il 31 dicembre 2025 continuano a seguire la disciplina previgente.

Quali concorsi sono esclusi? 
Sono esclusi i concorsi per personale sanitario e socio-sanitario, personale educativo e scolastico, ricercatori, forze dell’ordine, magistrati, nonché i concorsi di enti locali con meno di 20 posti.

Le graduatorie già esistenti sono interessate dalla norma? 
No. La norma non ha effetto retroattivo. Chi è già idoneo in una graduatoria da bandi precedenti al 2026 mantiene la disciplina previgente fino alla scadenza naturale della graduatoria.

Cosa significa il limite del 20%? 
Significa che solo il 20% dei candidati risultati idonei ma non vincitori può permanere in graduatoria. Gli altri, pur avendo superato le prove, non avranno possibilità di essere chiamati tramite scorrimento.

L’amministrazione è obbligata a scorrere la graduatoria? 
Dipende dalle circostanze. Le recenti riforme hanno ampliato la discrezionalità dell’ente. In alcuni casi lo scorrimento resta dovuto, in altri l’amministrazione può legittimamente optare per un nuovo concorso.

È possibile presentare ricorso se non si viene chiamati? 
Se l’amministrazione ha violato un obbligo — ad esempio assumendo da altro concorso senza adeguata motivazione — è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.

Quali sono i termini per agire? 
Il ricorso al TAR va proposto entro 60 giorni. Si tratta di un termine perentorio: decorso senza azione, la possibilità di tutela giurisdizionale viene meno.

Conclusione

La norma taglia idonei modifica in modo significativo le prospettive per chi partecipa ai concorsi pubblici dal 2026. L’idoneità non vincitrice non garantirà più una ragionevole aspettativa di assunzione tramite scorrimento: le graduatorie saranno più corte, i tempi circoscritti, le possibilità di chiamata ridotte.

Chi si trova già in graduatoria, o intende partecipare a nuovi bandi, dovrebbe conoscere la disciplina applicabile e monitorare attivamente la propria posizione. In presenza di irregolarità, i termini per agire sono stretti e il loro decorso preclude la possibilità di tutela.

Per verificare la propria situazione o valutare gli strumenti disponibili, è possibile richiedere una consulenza allo Studio Legale.

Disclaimer: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.

Studio Legale Loreggian

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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.

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