DISCLAIMER
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
Chi eredita e ha ricevuto donazioni in vita dal defunto potrebbe dover restituirle o imputarle alla propria quota: ecco cosa prevede la legge
18 febbraio 2026
Redazione
Collazione Ereditaria: Cos’è, Come Funziona e Quando è Obbligatoria
Il Quadro Normativo: l’art. 737 del Codice Civile
L’istituto della collazione ereditaria è disciplinato dall’art. 737 del Codice Civile che stabilisce:
«I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.»
La collazione è un’operazione preliminare alla divisione ereditaria): impone a determinati eredi di “riportare” nell’asse ereditario i beni ricevuti in donazione dal defunto quando era in vita, affinché la massa da dividere rispecchi l’intero patrimonio, comprese le attribuzioni già effettuate.
La ratio è di equità: il legislatore presume che le donazioni fatte in vita dal de cuius a figli, discendenti o coniuge costituiscano un’anticipazione dell’eredità, e che il donante non intendesse alterare la proporzione tra le quote spettanti a ciascun erede. Se questa presunzione non corrisponde alla volontà del defunto, questi può disporre la dispensa dalla collazione nei limiti che si vedranno.
Chi è Obbligato alla Collazione
L’obbligo di collazione grava su una cerchia di soggetti tassativamente individuata dalla legge: i figli del defunto, i loro discendenti e il coniuge. Non vi sono tenuti gli altri parenti (fratelli, nipoti ex fratre, genitori), né i legatari, né gli estranei eventualmente chiamati all’eredità per testamento.
L’obbligo presuppone inoltre che il soggetto abbia accettato l’eredità, espressamente o tacitamente. Chi rinuncia all’eredità non è tenuto alla collazione, e la rinuncia fa venire meno anche il diritto degli altri coeredi di pretenderla. Questo è un elemento che incide sulla strategia complessiva in sede di divisione: la rinuncia di un coerede donatario modifica il perimetro dell’obbligo e, di conseguenza, la composizione della massa da dividere.
Un aspetto che nella pratica viene spesso trascurato: l’obbligo di collazione è reciproco.
Se un figlio è tenuto a collazionare la donazione ricevuta, anche gli altri figli e il coniuge devono conferire le donazioni a loro favore. La collazione non opera in una sola direzione; opera tra tutti i soggetti obbligati, ciascuno per quanto ricevuto.
Quali donazioni sono soggette a collazione
L’oggetto della collazione comprende tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore dei soggetti obbligati: donazioni dirette (il contratto di donazione in senso proprio, ai sensi dell’art. 769 c.c. e donazioni indirette.
Le donazioni indirette sono il caso più frequente nella pratica e quello che genera il maggior numero di controversie. Si tratta di attribuzioni patrimoniali realizzate attraverso negozi giuridici la cui causa tipica non è la liberalità, ma che producono comunque un arricchimento del beneficiario per spirito di liberalità del disponente.
L’esempio più comune: un genitore paga il prezzo dell’immobile acquistato dal figlio, ai sensi dell’art. 1180 c.c.(adempimento del terzo). Il figlio acquista l’immobile a proprio nome, ma il denaro proviene dal genitore. Non si tratta di un contratto di donazione in senso formale, ma l’effetto economico è il medesimo: il patrimonio del genitore si impoverisce, quello del figlio si arricchisce. Alla morte del genitore, gli altri coeredi possono pretendere che il valore di quell’immobile sia conferito alla massa ereditaria.
Altre ipotesi ricorrenti di donazione indiretta: il pagamento di debiti del figlio da parte del genitore, l’intestazione di beni a nome di un discendente, la rinuncia a un credito nei confronti del figlio.
Non sono soggette a collazione, per espressa previsione di legge (artt. 741 e 742 c.c.)le spese di mantenimento, educazione e malattia; le spese ordinarie per abbigliamento e nozze; le donazioni di modico valore fatte al coniuge; le liberalità d’uso. Si tratta di eccezioni che riflettono il carattere ordinario di queste attribuzioni, che il legislatore non considera anticipazioni dell’eredità.
In concreto, questo significa che il contributo mensile versato da un genitore al figlio per il mantenimento durante gli studi universitari, le spese mediche sostenute per un discendente, o il regalo di modico valore per il matrimonio non rientrano nell’obbligo di collazione. Sono escluse anche le spese per l’avviamento all’esercizio di un’attività professionale, nella misura in cui rientrino nelle spese di educazione. La distinzione tra spese ordinarie escluse e donazioni vere e proprie soggette a collazione dipende dalla proporzione rispetto al patrimonio del donante e dalle circostanze concrete, ed è uno dei punti su cui più frequentemente sorgono contestazioni tra coeredi.
A quale momento si valuta il bene donato
Il valore dei beni da collazionare non è quello al momento della donazione, ma quello al momento dell’apertura della successione. La regola è stabilita dall’art. 747 c.c. per gli immobili e dall’art. 750 c.c. per i beni mobili.
Questo ha conseguenze pratiche rilevanti. Un immobile donato nel 2010 al valore di 80.000 euro, che al momento della morte del donante nel 2026 vale 150.000 euro, viene collazionato per 150.000 euro. Per gli immobili conferiti in natura, si tiene conto dello stato del bene al momento della donazione ma del valore al momento dell’apertura della successione. Per le somme di denaro, si considera la rivalutazione monetaria.
La determinazione del valore è spesso il punto più controverso: le parti possono avere visioni molto diverse sul valore attuale di un immobile o sull’entità di una donazione indiretta. Nei giudizi di divisione, questa valutazione è tipicamente affidata al CTU.
Come Funziona: Collazione per Imputazione e in Natura
La collazione può avvenire con due modalità distinte, disciplinate dagli artt. 746 e 747 c.c.
Collazione per imputazione. Il donatario trattiene il bene ricevuto, ma il suo valore, calcolato al momento dell’apertura della successione, viene imputato alla sua quota ereditaria. In pratica, il donatario riceverà meno in sede di divisione, perché una parte della sua quota è già stata “coperta” dalla donazione. È la modalità più frequente e sempre praticabile.
Collazione in natura (conferimento). Il donatario restituisce materialmente il bene alla massa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi. Per i beni immobili, questa modalità è possibile solo se l’immobile non è stato ipotecato (art. 746 c.c.). Per i beni mobili, la collazione avviene solo per imputazione (art. 750 c.c.)
La scelta tra le due modalità spetta al donatario. È una scelta con implicazioni pratiche rilevanti, che dipende dalla natura dei beni, dal loro valore attuale e dalla composizione dell’asse ereditario.
Il Meccanismo della Collazione: un Esempio Applicativo
L’esempio che segue è puramente ipotetico, formulato con valori semplificati a fini esclusivamente illustrativi. Non costituisce rappresentazione di un caso reale né parere legale. Ogni situazione ereditaria presenta specificità che richiedono una valutazione individuale.
Si consideri la seguente situazione:
Il de cuius, vedovo, lascia due figli: A e B. Il patrimonio al momento del decesso (relictum) ammonta a 300.000 euro.
In vita, il de cuius aveva versato 100.000 euro per l’acquisto di un immobile intestato al figlio A (donazione indiretta) ai sensi dell’art. 1180 c.c. Il figlio B non ha ricevuto alcuna donazione. Non è stata disposta dispensa dalla collazione.
All’apertura della successione, in assenza di testamento, i due figli succedono in parti uguali. Il figlio A è tenuto alla collazione della donazione ricevuta.
La massa ereditaria si determina sommando il relictum e il valore della donazione collazionata: 300.000 + 100.000 = 400.000 euro. La quota spettante a ciascun figlio è di 200.000 euro.
La collazione può avvenire con due modalità.
Per imputazione: il figlio A trattiene l’immobile e imputa il valore della donazione (100.000 euro) alla propria quota. Dalla massa residua di 300.000 euro, riceve 100.000 euro. Il figlio B riceve 200.000 euro.
In natura: il figlio A restituisce l’immobile alla massa, che diventa 400.000 euro in beni. La divisione avviene sulla massa così ricostituita: ciascun figlio riceve 200.000 euro.
In entrambi i casi, il risultato economico è identico: ciascun figlio ottiene beni per 200.000 euro.
Si consideri ora la stessa situazione con dispensa dalla collazione. Se il de cuius avesse dispensato il figlio A dal conferimento, la massa da dividere sarebbe il solo relictum di 300.000 euro. Ciascun figlio riceverebbe 150.000 euro. Il figlio A, sommando la donazione trattenuta, otterrebbe complessivamente 250.000 euro; il figlio B 150.000 euro. La disparità è di 100.000 euro.
| Massa da dividere | Quota di A dalla massa | Donazione trattenuta da A | Totale A | Totale B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Collazione per imputazione | 400.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Collazione in natura | 400.000 € | 200.000 € | — | 200.000 € | 200.000 € |
| Con dispensa | 300.000 € | 150.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 150.000 € |
La tabella evidenzia la funzione dell’istituto: senza collazione, la donazione ricevuta in vita altera la proporzione tra le quote. La dispensa opera nei limiti della quota disponibile: se la donazione dispensata lede la quota di legittima del figlio B, questi può agire con l’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione.
Collazione e Azione di Riduzione: Istituti Diversi
Un’area di confusione frequente riguarda il rapporto tra collazione e azione di riduzione. Si tratta di istituti distinti, con presupposti e finalità differenti, che tuttavia operano nella medesima fase e possono sovrapporsi nel caso concreto.
La Collazione mira a ricostruire la massa ereditaria e a garantire la parità di trattamento tra i coeredi obbligati (figli, discendenti, coniuge). Opera automaticamente, senza necessità di azione giudiziaria, e si fonda sulla presunzione che le donazioni siano anticipazioni dell’eredità.
L’Azione di Riduzione, disciplinata dagli artt. 553 e seguenti c.c tutela i legittimari la cui quota di riserva sia stata lesa da donazioni o disposizioni testamentarie. Presuppone un accertamento della lesione attraverso il meccanismo della riunione fittizia (art. 556 c.c.) e richiede un’azione giudiziaria specifica.
I due istituti possono coesistere nella stessa vicenda successoria, ed è frequente che in sede di divisione giudiziale vengano invocati entrambi.
| Collazione | Azione di riduzione | |
|---|---|---|
| Finalità | Parità di trattamento tra coeredi | Tutela della quota di legittima |
| Opera | Automaticamente, salvo dispensa | Solo su iniziativa del legittimario leso |
| Soggetti | Figli, discendenti, coniuge | Tutti i legittimari, anche contro estranei |
| Effetto sulla donazione | Non mette in discussione la validità | Può portare alla riduzione o revoca |
| Presupposto | Concorso alla successione | Lesione della quota di riserva |
| Riferimento normativo | Art. 737 c.c. | Artt. 553 e ss. c.c. |
Se la questione riguarda la parità tra coeredi nella divisione, il tema è la collazione. Se riguarda la lesione della quota di legittima; ad esempio perché un genitore ha donato a un estraneo o ha concentrato le attribuzioni su un solo figlio oltre i limiti della disponibile, il tema è l’azione di riduzione, che è un istituto distinto e richiede una valutazione specifica.
Il Rapporto con la Divisione Ereditaria
La collazione è un’operazione che precede e condiziona la divisione dell’eredità Senza la collazione, la massa ereditaria da dividere sarebbe incompleta, e le quote attribuite a ciascun coerede risulterebbero alterate rispetto a quanto previsto dalla legge o dal testamento.
Nella divisione consensuale, la collazione viene regolata nell’ambito dell’accordo tra i coeredi, che possono tenerne conto nella formazione delle porzioni. Nella divisione giudiziale, il giudice ricostruisce la massa ereditaria includendo le donazioni soggette a collazione, e forma il progetto di divisione su quella base.
Per un quadro generale sulla successione senza testamentoe sulle quote ereditarie legali, si rinvia al contributo dedicato.
Domande frequenti
La collazione ereditaria è obbligatoria? La collazione è obbligatoria per i soggetti individuati dall’art. 737 c.c: figli, discendenti e coniuge del defunto che concorrano alla successione e abbiano accettato l’eredità. L’obbligo opera automaticamente, senza necessità di una domanda specifica. Può essere escluso solo dalla dispensa del de cuius, nei limiti della quota disponibile, o dalla rinuncia all’eredità da parte del donatario.
Qual è il limite temporale per la collazione ereditaria? L’azione di collazione è generalmente imprescrittibile fino alla divisione dei beni. Ciò significa che finché la comunione ereditaria non è stata sciolta, il diritto degli altri coeredi di pretendere la collazione rimane esercitabile. Tuttavia, una volta effettuata la divisione, la collazione non può più essere richiesta.
Come si calcola il valore dei beni da collazionare? Per i beni immobili conferiti in natura, il valore è quello al momento dell’apertura della successione (art. 747 c.c.). Per la collazione per imputazione, il valore di riferimento è anch’esso quello al momento dell’apertura della successione, tenendo conto dello stato del bene al tempo della donazione. Per le somme di denaro, si tiene conto della rivalutazione monetaria.
Come si fa la collazione ereditaria? La collazione si attua in due modi: per imputazione (il donatario trattiene il bene e ne imputa il valore alla propria quota) o in natura (il donatario restituisce il bene alla massa). La scelta spetta al donatario. Per i beni mobili è possibile solo la collazione per imputazione. Nella pratica, la collazione avviene nell’ambito della divisione ereditaria ed è opportuno che sia preceduta da una ricognizione completa delle donazioni effettuate dal de cuius.
Le donazioni ricevute in vita si devono restituire? Dipende. La collazione non è una restituzione fisica: è un ricalcolo. Nella collazione per imputazione, il donatario trattiene il bene e ne imputa il valore alla propria quota ereditaria, riceverà meno dalla massa residua. Solo nella collazione in natura (possibile per i soli immobili non ipotecati) il bene viene effettivamente restituito alla massa. Inoltre, non tutte le attribuzioni ricevute in vita sono soggette a collazione: le spese di mantenimento, educazione, malattia e le donazioni di modico valore sono escluse per legge.
La dispensa da collazione è sempre valida? La dispensa è valida nei limiti della quota disponibile. Se la donazione dispensata, sommata alle altre disposizioni del de cuius, eccede la quota disponibile e lede la legittima degli altri eredi, questi possono agire con l’azione di riduzione per la parte eccedente. La dispensa, inoltre, deve risultare espressamente dall’atto di donazione o dal testamento non può essere presunta.
Quando è Opportuno Rivolgersi a un Avvocato
La collazione non richiede sempre un intervento legale. Se la donazione è chiara, il valore è condiviso e tutti i coeredi sono d’accordo sulla divisione, l’operazione può svolgersi nell’ambito della divisione consensuale con l’assistenza del notaio.
L’intervento di un avvocato diventa opportuno quando la situazione presenta elementi di complessità o di conflitto. In particolare:
-
quando gli altri coeredi contestano l’esistenza o il valore di una donazione;
-
quando si discute se un’attribuzione patrimoniale costituisca donazione indiretta soggetta a collazione o spesa ordinaria esclusa;
-
quando è stata disposta una dispensa dalla collazione e se ne discute la validità o l’estensione;
-
quando, accanto alla questione della collazione, si profila una possibile lesione della quota di legittima;
-
quando il patrimonio comprende beni di difficile valutazione (immobili, partecipazioni societarie, aziende) e la stima è controversa.
In questi casi, una valutazione preliminare consente di ricostruire il quadro complessivo, individuare le donazioni rilevanti, verificare se la collazione sia effettivamente dovuta e in quale misura, e valutare la strategia più adeguata, sia essa una divisione consensuale o l’avvio di un’azione giudiziaria.
In chiusura
Le controversie in materia di collazione sono frequenti, in particolare quando riguardano donazioni indirette, la valutazione dei beni o il rapporto con la legittima. Per esaminare la propria posizione, verificare se sussistano donazioni soggette a collazione e valutare le opzioni disponibili, è possibile richiedere una consulenza allo Studio Legale.
Disclaimer: Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale. Ogni situazione ereditaria richiede una valutazione specifica, da effettuarsi con il supporto di un avvocato iscritto all’Albo forense.
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Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce un parere legale. Ogni situazione abbisogna di una valutazione specifica, la cui disamina non può prescindere dall'attento ascolto del Cliente e dallo studio della relativa documentazione.
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